PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il personale a contratto regolato dalla legge italiana del Ministero degli affari esteri, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, è collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del medesimo Ministero degli affari esteri, di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, e successive modificazioni.
      2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuto l'inquadramento, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'area B prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e le successive progressioni di carriera sono assoggettate alla medesima contrattazione applicabile al citato personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.
      3. Per la progressione di carriera del personale di cui al comma 1 è valutato per intero il periodo di servizio prestato anteriormente al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri.
      4. Il personale di cui al comma 1, successivamente al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, può essere immesso a domanda nei ruoli organici del medesimo Ministero, in caso di vacanza nell'organico, anche in soprannumero.

Art. 2.

      1. Al fine di consentire la continuità e il mantenimento della qualità del servizio nelle rappresentanze diplomatiche, negli

 

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uffici consolari e negli istituti italiani di cultura all'estero, il personale collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, è mantenuto stabilmente all'estero, nella sede presso la quale presta servizio. Per gravi e documentati motivi personali o nel caso di chiusura o di soppressione dell'ufficio all'estero, il predetto personale può essere trasferito ad altra sede, individuata con criteri da determinare in sede di contrattazione. In tali casi si applicano le indennità di trasferimento spettanti al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

      1. Al personale di cui all'articolo 1 è corrisposta una retribuzione annua base non inferiore all'80 per cento dell'ammontare complessivo dell'indennità di servizio percepita, nella stessa sede, dal pari grado di ruolo del Ministero degli affari esteri. Il Ministero degli affari esteri provvede agli adeguamenti necessari entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al medesimo personale spettano le aggiunte di famiglia percepite all'estero dal personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, nonché i congedi, i periodi di maternità e di malattia previsti per il personale di pari grado e ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero. Il periodo di malattia senza decurtazione del salario è fissato, anche per il predetto personale, in quarantacinque giorni all'anno. Salvo il caso di inidoneità accertata, non vi è decadenza dalla sede di servizio.

Art. 4.

      1. Il personale di cui all'articolo 1 è assicurato per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e i contributi dovuti al medesimo Istituto ai fini previdenziali

 

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sono commisurati alla retribuzione imponibile.
      2. Ai fini previdenziali, al personale di cui all'articolo 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge ha un'anzianità di servizio di almeno quindici anni è riconosciuta la facoltà di optare tra il regime previdenziale contributivo e il regime previdenziale retributivo. Per gli ultimi dieci anni del salario di riferimento per il computo della pensione, qualora il periodo comporti il riferimento ad anni anteriori all'anno 2005, è considerata la retribuzione convenzionale dell'anno 2005.

Art. 5.

      1. Il personale di cui all'articolo 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato un'anzianità di servizio di almeno diciotto anni, senza demerito, può beneficiare, previa domanda, della progressione di carriera di un livello superiore rispetto a quello di prima assunzione.

Art. 6.

      1. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si osservano le disposizioni normative, nonché la contrattazione collettiva nazionale applicabili agli impiegati di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.

Art. 7.

      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione

 

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del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.